La definizione di agenti fisici è normato dall’articolo 180 del Titolo VIII presente nel D. lgs 81/08, che intende per agenti fisici: il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’articolo 181 del testo unico per la sicurezza dichiara che il datore di lavoro nell’ambito della valutazione del rischio, valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare ed adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. Inoltre, aggiunge che la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. Infine, la valutazione dei rischi fisici è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Pertanto, il datore di lavoro nel DVR dovrà prendere in considerazione tutti i rischi possibili. Di seguito riporto una panoramica generale degli agenti fisici che trovano il proprio campo di applicazione all’interno del TUS: il rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificial i; per tali fattori il legislatore ha dedicato un capo specifico; pertanto i livelli di rischio e le misure correttive dovranno essere valutate in conformità alle modalità ed ai requisiti descritti nei rispettivi Capi. Ultrasuoni, infrasuoni, microclima ed atmosfere iperbariche; sono agenti fisici presenti nell’elenco del Titolo VIII ma che non possiedono un capo specifico; pertanto, ad essi si applica quanto richiesto al capo I, ossia che il datore di lavoro deve valutare i rischi adottando le opportune misure di prevenzione e protezione, con riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi, eliminando alla fonte i rischi o riducendoli al minimo; inoltre, pone particolare attenzione ai lavoratori sensibili, agli obblighi di formazione ed informazione ed alla sorveglianza sanitaria. Vi sono ulteriori agenti fisici ai quali fare riferimento come la radiazione solare e le radiazioni Ionizzanti. La procedura di acquisto prevede di inserire il prodotto nel carrello e procedere con il pagamento tramite carta di credito, Paypal o Bonifico Bancario. Effettuato l'acquisto riceverai e-mail dal Responsabile di settore per pianificare una videoconferenza per la compilazione del registro.
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