Servizio di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro

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Un Luogo di lavoro viene definito alla luce del Testo Unico sulla sicurezza TUSL D.Lgs. 81/08; partiamo dalla definizione, indicata dall’articolo 62 del Testo Unico come ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. Ai fini della nostra trattazione il luogo di lavoro è rappresentato sia dagli spazi in cui concretamente si svolge l’attività lavorativa e sia da tutti quegli spazi accessori, accessibili ai lavoratori durante la propria attività come spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici, corridoi, spazi di collegamento e scale. Il titolo del testo unico che si occupa specificatamente dei luoghi di lavoro è, come già accennato, il titolo II. All’interno del titolo II sono declinate le responsabilità del datore di lavoro in tema di luoghi di lavoro, con alcune eccezioni che ora vediamo: dice infatti l’articolo 62 che dalle disposizioni del titolo sono escluse le seguenti casistiche: mezzi di trasporto; cantieri temporanei o mobili; industrie estrattive; pescherecci; campi, ai boschi ed agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. Tali casistiche sono a loro volta oggetto di norme volte a garantirne la sicurezza, i cantieri temporanei e mobili sono oggetto delle disposizioni del titolo IV del testo unico mentre i mezzi di trasporto essendo considerati macchine ed attrezzature sono soggetti al titolo III, ai relativi allegati dal V al VII ed alla direttiva macchine. Occorre a questo punto premettere che oltre alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza vi sono tutte le disposizioni indicate dalla normativa vigente in materia di edilizia e di igiene edilizia come il testo unico sull’edilizia DPR 380/2001, i regolamenti locali o regionali di Igiene e i regolamenti edilizi dei comuni. Veniamo ora a esporre le responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, secondo le disposizioni dell’articolo 64, ha l’obbligo di garantire la rispondenza dei luoghi di lavoro alle indicazioni del testo unico. Conviene vedere per esteso le responsabilità dell’azienda in tema di sicurezza. Recita l’articolo 64: Il datore di lavoro provvede affinché: i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. La procedura di acquisto prevede di inserire il prodotto nel carrello e procedere con il pagamento tramite carta di credito, Paypal o Bonifico Bancario. Effettuato l'acquisto riceverai le credenziali per implementare il servizio entro 24 ore.

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